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Sicurezza sul lavoro: cambiano sanzioni, responsabilità, incentivi

 

In caso di appalto e distacco illecito viene reintrodotta la reclusione per un mese, sia per lo pseudo-appaltatore che per il committente

 

Sanzioni più dure e regole più stringenti per rendere gli appalti più sicuri. Una delle misure individuate dal Governo per tentare di ridurre l’incidenza e la gravità degli infortuni sul lavoro consiste nell’inasprimento delle sanzioni e delle regole applicabili agli appalti e ai subappalti, quelle forme – indispensabili – di decentramento produttivo più utilizzate per realizzare e fornire opere e servizi complessi. Le disposizioni introdotte dal Dl 19/2024 (che contiene nuove misure per l’attuazione del Pnrr), appena convertito in legge, sono di natura diversa: riguardano sanzioni, responsabilità e incentivi. È stato innanzitutto rafforzato il regime sanzionatorio applicabile nel caso di appalto illecito (ma anche nel caso di distacco illecito), che si verifica quando l’appaltatore non è una vera impresa ma un semplice intermediario fittizio, che si limita a fornire la manodopera.

Per questa ipotesi, vengono reintrodotte alcune sanzioni penali che, negli ultimi due decenni, sono entrate e uscite più volte nel nostro ordinamento. La riforma stabilisce la sanzione, ferme restando tutte le altre di natura amministrativa, dell’arresto per un mese o, in alternativa, dell’ammenda pari a 60 euro al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata in cui è avvenuta la prestazione. Questa sanzione è applicata sia allo pseudo appaltatore sia al committente, e viene aggravata nel caso in cui l’illiceità dell’appalto ricada in una ipotesi di somministrazione fraudolenta, ipotesi che si verifica quando la fattispecie «è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore».

Se si verifica questa aggravante, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di lavoro. Difficile capire quando ricorre il «dolo specifico» che fa scattare la fraudolenza: qualche utile indicazione si può trarre dalla circolare 3/2019 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con la quale furono individuati una serie di elementi sintomatici come, ad esempio, il mancato rispetto degli imponibili contributivi, la violazione dei divieti della somministrazione o delle regole sui distacchi transnazionali illeciti. Ulteriori aggravanti determinano un aumento delle sanzioni: in caso di recidiva nel triennio per gli stessi illeciti, le ammende sono aumentate del 20%, con l’arresto fino a 18 mesi (l’ammenda viene sestuplicata quando è accertato lo sfruttamento di minori). In ogni caso, precisa la legge, le sanzioni non possono essere inferiori a 5mila euro e superiori a 50mila euro.

Appartengono al secondo gruppo di misure, quello che interviene sulle responsabilità, sia la norma che rafforza gli obblighi retributivi verso i lavoratori impiegati nell’appalto (si veda l’articolo in basso), sia la norma che, superando alcune incertezze giurisprudenziali, stabilisce che l’istituto della responsabilità solidale negli appalti trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco illecito. È stato rafforzato, negli appalti pubblici e privati in edilizia, l’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. Sempre in tema di responsabilità, va ricordata l’introduzione della cosiddetta “patente” a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che sarà operativo dal 1° ottobre 2024. La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce decurtazioni variabili in base alla gravità della violazione commessa.

Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative. È stato infine rafforzato il collegamento tra Durc e incentivi, ed è prevista una «lista di conformità»: un elenco in cui sono inseriti i datori di lavoro che in seguito a ispezioni sono risultati immuni da irregolarità. I datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, non saranno sottoposti a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento e le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

 

 

FONTI    Giampiero Falasca        “Enti Locali & Edilizia”

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